Fondo vittime della strada – non è necessaria la fuga del veicolo

La Cassazione civile, sez. III, Sent., con la sentenza del 13/01/2015, n. 274 ha deciso che “La fuga del responsabile non è elemento costitutivo della fattispecie astratta prevista dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. (a).

Tale norma accorda alla vittima d’un sinistro stradale il risarcimento del danno, ponendo a carico dell’impresa designata, quando il sinistro sia stato causato da un veicolo “non identificato”. Presupposti per l’applicazione di questa previsione sono due:

(a) che il veicolo responsabile del sinistro non sia stato individuato, e di conseguenza non sia stato possibile risalire alle generalità del proprietario;

(b) che ciò sia accaduto senza colpa della vittima (Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005, Rv. 587944).

La norma pertanto va letta come se dicesse risarcibili da parte dell’impresa designata i sinistri causati da veicoli non identificati, nè identificabili con l’uso dell’ordinaria diligenza.

Quel che rileva dunque ai fini del sorgere dell’obbligazione a carico dell’impresa designata non è accertare se vi sia stata una fuga del responsabile, ma se il veicolo per qualsiasi ragione non sia stato identificato, e se vi sia stata una condotta diligente della vittima”.

Ne deriva il seguente principio di diritto:

“Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato l’obbligo risarcitorio sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima”.

Fondo vittime della strada – l’impresa designata paga in proprio e non in rappresentanza

Con la sentenza n. 274 del 13/01/2015 la Cass. civ. Sez. III, Sent., incidentalmente, ha statuito che “L’impresa designata di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19 (oggi abrogato e trasfuso nell’art. 286 COD. ASS.) non è un rappresentante del Fondo di garanzia (che del resto non ha personalità giuridica), nè dell’ente che lo gestisce (Consap s.p.a.).

Sebbene il Fondo di garanzia per le vittime della strada sopporti il peso finale dei risarcimenti pagati agli aventi diritto, salvo casi eccezionali esso non assume alcuna obbligazione diretta nei confronti di questi ultimi. L’impresa designata è il vero soggetto passivo del rapporto sostanziale con il danneggiato. Per effetto dell’atto di designazione e del verificarsi del sinistro, essa acquista la qualità di soggetto passivo sia dell’azione risarcitoria, sia dell’azione esecutiva (Sez. 3, Sentenza n. 16798 del 20/06/2008, Rv.

603834).

L’impresa designata non è quindi un rappresentante del Fondo, nè quando risarcisce la vittima adempie una obbligazione altrui: essa paga in nome proprio il debito proprio, sebbene tale pagamento avvenga nell’interesse del Fondo, il quale pertanto è tenuto a rifonderne l’importo all’impresa designata (art. 286, comma 2, COD. ASS.).

L’impresa designata è, in definitiva, un mandatario ex lege senza rappresentanza, ex art. 1705 c.c. , e l’obbligo di rimborso a carico del Fondo non è che una applicazione particolare del generale principio di cui agli artt. 1719 e 1720 c.c.”.