Fondo vittime della strada – non è necessaria la fuga del veicolo
La Cassazione civile, sez. III, Sent., con la sentenza del 13/01/2015, n. 274 ha deciso che “La fuga del responsabile non è elemento costitutivo della fattispecie astratta prevista dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. (a).
Tale norma accorda alla vittima d’un sinistro stradale il risarcimento del danno, ponendo a carico dell’impresa designata, quando il sinistro sia stato causato da un veicolo “non identificato”. Presupposti per l’applicazione di questa previsione sono due:
(a) che il veicolo responsabile del sinistro non sia stato individuato, e di conseguenza non sia stato possibile risalire alle generalità del proprietario;
(b) che ciò sia accaduto senza colpa della vittima (Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005, Rv. 587944).
La norma pertanto va letta come se dicesse risarcibili da parte dell’impresa designata i sinistri causati da veicoli non identificati, nè identificabili con l’uso dell’ordinaria diligenza.
Quel che rileva dunque ai fini del sorgere dell’obbligazione a carico dell’impresa designata non è accertare se vi sia stata una fuga del responsabile, ma se il veicolo per qualsiasi ragione non sia stato identificato, e se vi sia stata una condotta diligente della vittima”.
Ne deriva il seguente principio di diritto:
“Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato l’obbligo risarcitorio sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima”.