Il fermo tecnico secondo la Cassazione del 2016

La Cassazione Civile, sez. III, con sentenza 26/09/2016 n° 18773 ha affrontato l’annoso problema del fermo tecnico del veicolo che abbia subito un incidente stradale.

Le riparazioni del veicolorichiedono tempo

Le riparazioni del veicolo richiedono tempo

Discostandosi dall’orientamento più risalente, il Collegio ha affermato di aderire e dare continuità al più recente orientamento, in via di consolidamento, secondo cui il danno da “fermo tecnico” del veicolo incidentato non è risarcibile in via equitativa – cui è possibile ricorrere solo ove sia certa l’esistenza dell’an – ove la parte non abbia provato di aver sostenuto di oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, nè abbia fornito elementi (quali i costi assicurativi o la tassa di circolazione, sempre che la durata della riparazione non sia stata particolarmente breve, tale da rendere irrilevante l’entità di detti costi) idonei a determinare la misura del pregiudizio subito (tra le altre, Cass., 19 aprile 2013, n. 9626; Cass., 17 luglio 2015, n. 15089; Cass., 14 ottobre 2015, n. 20620).

Si tratta, infatti, di indirizzo consentaneo al principio per cui anche il danno da “fermo tecnico” non può considerarsi in re ipsa (come invece opinato dalla ricorrente), quale conseguenza automatica del sinistro e della indisponibilità del veicolo, ma deve, invece, essere allegato e dimostrato in ragione della effettiva perdita patita dal danneggiato, in consonanza con la norma di cui all’art. 1223 c.c.  (richiamata dall’art. 2056 c.c.).

Senza veicolo sostitutivo è difficile dimostrare il fermo tecnico

Senza veicolo sostitutivo è difficile dimostrare il fermo tecnico

Sicchè, è corretta la decisione del giudice di appello che ha escluso la risarcibilità di detto danno in ragione della rilevata rapida attuazione delle opere di riparazione del veicolo (4 giorni), senza che l’attrice avesse neppure allegato (prima ancora che dimostrato) di aver subito “un danno materiale emergente ulteriore a quello normalmente discendente dal bisogno di disporre le opere” anzidette.

In estrema sintesi, per ottenere il risarcimento del fermo tecnico è opportuno presentare una fattura per noleggio di un veicolo sostitutivo.

Con l’unico rischio di non trovare accoglimento alla domanda, se il periodo delle riparazioni è stato molto breve.

Riparazioni antieconomiche: quale risarcimento ?

In materia di riparazioni antieconomiche del veicolo (che si verificano quando i danni sono superiori al valore commerciale al momento dell’incidente), la Suprema Corte è costante nell’affermare che “la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058 c.c., comma 2, di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.

Così si è espressa  la Cassazione Sez. VI – 3, con ordinanza 28/04/2014 n. 9367 (che richiama anche Cass. 12 ottobre 2010, n. 21012; Cass. 4 marzo 1998, n. 2402).

Riparazioni del veicolo: l’iva va pagata col semplice preventivo !

Contravvenendo la pratica di liquidazione in materia assicurativa applicata da anni, la Cassazione civile con sentenza del 10-06-2013, n. 14535 ha deciso che “Il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli accessori e consequenziali” quindi “Se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l’Iva, pur se la riparazione non è ancora avvenuta e a meno che il danneggiato – per l’attività svolta – abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’Iva versata, perché l’autoriparatore è tenuto per legge a addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente”.
L’interprete pare poterne dedurre che l’iva andrà pagata anche su presentazione del semplice preventivo, senza necessità di allegazione della fattura delle riparazioni.

Danno antieconomico al veicolo

La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile – 3, con ordinanza 27 marzo – 28 aprile 2014, n. 9367 è tornata sul delicato tema dell’antieconomicità delle riparazioni del veicolo.

Riportandosi al proprio consolidato orientamento, ha affermato che “La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058, secondo comma, cod. civ., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo“.