Il lucro cessante si prova anche con presunzioni semplici

Il danno da lucro cessante, secondo il disposto di cui all’art. 2056, comma 2, c.c. , può essere riconosciuto allorché sussista documentazione idonea a dimostrare la riduzione concreta del guadagno futuro. In tale contesto, la prova della riduzione futura della capacità di guadagno può essere data non solo attraverso le dichiarazioni dei rediti riferite agli anni successivi al verificarsi del sinistro, ma anche per il tramite di altra documentazione idonea a dimostrare, o far comunque presumere, che il guadagno futuro sarà in concreto inferiore a quello degli anni antecedenti il sinistro. La valutazione prognostica del pregiudizio economico proiettantesi nel futuro consente, invero, anche di avvalersi di presunzioni semplici, salva determinazione equitativa del quantum risarcitorio in assenza di prova certa offerta dall’istante.

Così si è espressa Cass. civ. Sez. III, 23-09-2014, n. 20003.