La presunzione di colpa ex art. 2054 cc ha carattere sussidiario

In tema di circolazione stradale, la presunzione del concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, di cui al secondo comma dell’art. 2054 cod. civ. , ha carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria, con la conseguenza che il giudice non può farvi ricorso dopo aver dichiarato irrilevanti le richieste istruttorie sulla dinamica dello scontro formulate da una parte, sul presupposto che vi fosse stata ammissione di responsabilità da parte dell’altro conducente.

Questo è quanto deciso dalla Cass. civ. Sez. VI – 3 con Ordinanza del 14-03-2013, n. 6483.

Risarcimento ridotto ai congiunti se la vittima ha concorso nell’evento mortale

In materia di responsabilità civile, in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito “iure proprio” dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile.

Così si è espressa Cass. civ. Sez. III, 04-11-2014, n. 23426.

Pedone imprudente e concorso di colpa ex art. 2054 cc

La Cass. civ. Sez. III, 13-11-2014, n. 24204 ha statuito che “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, primo comma cod. civ. , non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. , ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione”.
In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione con cui il giudice di merito aveva accertato che il pedone investito aveva dato inizio ad un attraversamento “azzardato” nel mentre sopraggiungeva l’autoveicolo dell’investitore, pervenendo a tale conclusione attraverso una valutazione di tutti gli elementi in suo possesso e delibando plausibilmente la convergenza tra le dichiarazioni rese nell’immediatezza da coloro che erano presenti al sinistro e i riscontri obiettivi effettuati dalla Polizia stradale giunta “in loco”.