Banche dati dei sinistri stradali contro le frodi
L’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – gestisce la banca dati dei sinistri stradali in virtù di quanto disposto dagli articoli 135 e 148 comma 2 bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private).
In tal modo l’IVASS cura la prevenzione delle frodi nel settore
dell’assicurazione della responsabilita’ civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di
risarcimento e di indennizzo e all’attivazione di sistemi di allerta
preventiva contro i rischi di frode.
L’art. 148 del codice delle assicurazioni.
Si ricorda quanto previsto dall’2-bis dell’art. 148 del codice delle assicurazioni, che così dispone:
“A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l’impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall’articolo 4 del provvedimento dell’ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia”.
Il regolamento del 2016.
Col provvedimento n. 23/2016 del 1 giugno 2016 il predetto Istituto ha regolamentato le modalità con cui avviene l’inserimento, la consultazione e la tenuta della banca dati.
Quali dati vengono raccolti.
Le banche dati raccolgono i dati dei sinistri relativi ai
veicoli a motore immatricolati in Italia, nonche’ i dati dei
testimoni e dei danneggiati riferiti ai medesimi sinistri, al fine di
agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti
nel settore dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.
Le banche dati sono organizzate in modo da consentire all’IVASS,
in relazione alla finalita’ di cui al comma 1, di effettuare
elaborazioni statistiche, ricerche, studi ed analisi dei dati.
Chi comunica i dati all’Ivass.
I dati per l’alimentazione delle banche dati sono comunicati
all’IVASS, dal momento del pervenimento della richiesta di
risarcimento o della denuncia e fino alla definizione del sinistro,
da parte dell’impresa di assicurazione italiana che gestisce la pratica di risarcimento danni.
Durata del trattamento dei dati.
L’Art. 8 dispone che:
5. I dati sono registrati nelle banche dati per cinque anni dalla
data di definizione di ciascun sinistro.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, i dati relativi a ciascun
sinistro definito sono estratti dalle banche dati e riversati su
altro supporto informatico gestito dall’IVASS. Tali dati sono
comunicati dall’IVASS esclusivamente per esigenze di giustizia penale
o a seguito di esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi
dell’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Decorsi dieci anni dalla data di definizione di ciascun
sinistro, i dati che permettono di identificare le persone fisiche e
giuridiche coinvolte a vario titolo nei sinistri vengono cancellati;
i restanti dati sono conservati su altro supporto informatico in
forma anonima e non possono essere utilizzati al fine di identificare
gli interessati.
Chi può consultare i dati.
In linea generale le categorie di soggetti che possono accedere alla consultazione dei dati sono:
«soggetti abilitati»: le persone fisiche, incaricate dalle
imprese di assicurazione in ragione della connessione con l’attivita’
svolta su incarico delle stesse, abilitate a consultare i dati
registrati nelle banche dati di cui alla lettera b) (quindi si tratta delle imprese di assicurazione, della CONSAP, dell’UCI);
«soggetti aventi diritto»: l’Autorita’ giudiziaria, le Forze
di polizia e le Pubbliche amministrazioni competenti in materia di
prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore
delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati
in Italia;
«soggetti terzi»: i soggetti legittimati alla consultazione
delle banche dati nei limiti e per le finalita’ individuati dalla
legge (in pratica si tratta dei soggetti coinvolti nel sinistro). In base all’art. 15 i terzi interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali
contenuti nelle banche dati, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Cosa può accadere.
Le imprese di assicurazione, anche quando agiscono in veste di
imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di
garanzia per le vittime della strada di cui all’art. 285 del Decreto,
consultano le banche dati in fase di gestione di ciascun sinistro.
Quando dalla consultazione emerge la sussistenza di almeno due
parametri di significativita’, le imprese di cui al comma 1, anche se
decidono di non avvalersi della facolta’ di cui all’art. 148, comma
2-bis del decreto, acquisiscono le informazioni di cui all’art. 13,
comma 5, ed eseguono specifici approfondimenti, dandone evidenza nel
fascicolo di sinistro.
Si ricorda quanto previsto dal comma 2 bis dell’art.148 del codice delle assicurazioni, secondo il quale se, a seguito di consultazione Banca Dati Isvap, la Compagnia sarà esonerata dall’obbligo di formulazione dell’offerta di risarcimento entro i termini normativamente stabiliti.
La medesima compagnia potrà altresì sporgere querela per l’accertamento degli eventuali reati.
Quali sono i parametri di significatività rilevanti.
Il regolamento non indica quali siano i parametri di significativita’, per l’individuazione dei quali rinvia all’art. 4 del Provvedimento
ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010.
Quest’ultimo, nonché l’allegato 1, elencano le ipotesi rilevanti nel modo seguente:
ALLEGATO 1 – CODIFICA DEI PARAMETRI DI SIGNIFICATIVITÀ
Codice | Ricerca per persona fisica/giuridica – Parametri di significatività |
P1 | la persona fisica/giuridica oggetto della consultazione compare anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato o testimone, in almeno 3 sinistri accaduti negli ultimi 18 mesi |
P2 | la persona fisica/giuridica oggetto della consultazione compare anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato, testimone o medico incaricato, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, nel quale una persona ha riportato, a titolo di danno biologico permanente, postumi da lesioni superiori al 9% di invalidità e per il quale non ci sia stato intervento delle Autorità |
P3 | la persona fisica oggetto della consultazione compare in almeno 2 sinistri, accaduti negli ultimi 18 mesi, in ognuno dei quali abbia riportato lesioni fisiche ovvero compare con ruolo di medico incaricato in almeno 2 sinistri, accaduti negli ultimi 18 mesi, nei quali una medesima persona fisica abbia riportato lesioni; |
P4 | la persona fisica/giuridica oggetto della consultazione compare anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente, conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato, testimone, perito, studio di infortunistica, carrozzeria o officina di riparazione, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, per il quale la denuncia o la richiesta di risarcimento è stata formulata con un ritardo di almeno 6 mesi rispetto alla data di accadimento |
P5 | la persona fisica/giuridica oggetto della consultazione compare anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato, testimone o medico incaricato, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, nel quale risultano coinvolti almeno 3 trasportati che hanno riportato lesioni |
P6 | la persona fisica/giuridica oggetto della consultazione compare anche con diverso ruolo tra quelli di proprietario, contraente o conducente di un veicolo coinvolto, danneggiato o testimone, in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, occorso nei 15 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza o negli ultimi 15 giorni di operatività della garanzia |
Codice | Ricerca per targa – Parametri di significatività |
V1 | la targa oggetto della consultazione compare in almeno 3 sinistri accaduti negli ultimi 18 mesi |
V2 | la targa oggetto della consultazione compare in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, per il quale la denuncia o la richiesta di risarcimento è stata formulata con un ritardo di almeno 6 mesi rispetto alla data di accadimento |
V3 | la targa oggetto della consultazione compare in almeno 1 sinistro con indicazione che il relativo veicolo è stato distrutto |
V4 | la targa oggetto della consultazione compare in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, nel quale risultano coinvolti almeno 3 trasportati che hanno riportato lesioni |
V5 | la targa oggetto della consultazione compare in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, per il quale i danni al veicolo non sono coerenti con la dinamica del sinistro |
V6 | la targa oggetto della consultazione compare in almeno 1 sinistro, accaduto negli ultimi 5 anni, occorso nei 15 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza o negli ultimi 15 giorni di operatività della garanzia |