Contrasto in giurisprudenza
Alla luce di quanto disposto dalla Cassazione civile Sez. II, con sentenza del 04/07/2014, n. 15396 ” … la giurisprudenza non è sempre univoca nello stabilire la natura dell’interesse dei condividenti che può determinare individuazione dell’assegnatario del bene indiviso.
La tesi minoritaria
Secondo alcune decisioni, nella divisione, devono essere preferibilmente seguiti dal giudice i criteri di attribuzione fissati dall’art. 720 c.c. , salvo deroga solo per gravi motivi che riguardano l’interesse comune dei condividenti. “In tema di divisione di cose comuni, per il caso in cui in presenza di un immobile indivisibile o non comodamente divisibile vi sia una pluralità di richieste di assegnazione, i criteri di attribuzione fissati dall’art. 720 c.c. , in base ai quali l’immobile medesimo deve essere compreso per intero (con l’addebito dell’eccedenza nella porzione del condividente avente la quota maggiore, ovvero nella porzione di più condividenti ove questi ne chiedano congiuntamente l’attribuzione), devono essere preferibilmente seguiti, nel senso che il giudice se ne può discostare solo per motivi gravi ed attinenti all’interesse comune dei condividenti (Cass. Sez. 2, n. 7588 del 11/07/1995).
La giurisprudenza prevalente
Secondo l’altro contrario, ma prevalente indirizzo (che sembra senz’altro condivisibile), il giudice ha il potere discrezionale di derogare dal criterio, indicato nell’art. 720 c.c. , della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purchè assolva all’obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata, che si risolve in un tipico accertamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità ove adeguatamente motivato (Cass. n.11641 del 13.05.2010; Cass. n. 22857 del 28/10/2009; Cass. n. 21319 del 15/10/2010; Cass. n. 24053 del 25/09/2008: in tal caso la Corte ha confermato la sentenza del giudice di secondo grado con riguardo all’attribuzione dell’immobile non divisibile assumendo come criterio discriminante quello dell’interesse personale prevalente dell’assegnatario, privo di un’unità immobiliare da destinare a casa familiare, rispetto al titolare della quota maggiore che disponeva di altra abitazione)”.