L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 codice civile).
Per l’appalto d’opera pensiamo ai casi della costruzione di un immobile (palazzo, casa, ponte, etc.), o di una strada, della lottizzazione di un’area di terreno (con esecuzione delle opere di urbanizzazione).
Per l’appalto di servizi pensiamo alle pulizie di un’industria o di un ospedale, o all’attività di pubblicità.
Nell’appalto assumono rilievo le dimensioni, struttura, organizzazione e gestione dell’impresa che rende la prestazione, in quanto deve trattarsi di soggetto commerciale con organizzazione di mezzi articolata e utilizzazione del lavoro altrui: si tratterà quindi di imprenditore non piccolo.
Diversamente se l’imprenditore utilizza prevalentemente il lavoro proprio o del suo ristretto nucleo familiare, si avrà il contratto d’opera (tipico il caso dell’artigiano).
I maggiori problemi applicativi in materia di contratto di appalto attengono alla fase esecutiva, sia per quanto attiene l’interesse del committente, sia per quanto riguarda quello dell’appaltatore – imprenditore.
Interesse principale del committente è quello di ottenere un’opera esente da vizi e difetti. Anche il rispetto dei tempi di esecuzione previsti in contratto rivestono notevole importanza e possono dar luogo a contenzioso tra le parti.
In tali evenienze il committente dovrà provare l’esistenza dei difetti o del ritardo con gli strumenti più opportuni, che usualmente vengono identificati nella perizia di parte svolta o da un professionista di propria fiducia oppure nell’ambito di una procedura giudiziale di accertamento tecnico preventivo.
L’imprenditore invece ha quale suo interesse principale quello di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito per le opere.
La quantificazione del suo compenso spesso dà luogo a contestazioni da parte del committente, in quanto possono esservi opere extra contratto,oppure il contratto è a misura e non a corpo, le opere sono state eseguite parzialmente, ci sono state modifiche in corso d’opera rispetto ai progetti originari.
Una fonte di particolare preoccupazione per l’impresa è rappresentata, specie negli anni più recenti caratterizzati dalla ben nota crisi economica, dai ritardi nei pagamenti non solo da parte dei privati, ma anche da parte della pubblica amministrazione.
Il rispetto delle tempistiche di pagamento delle fatture emesse dall’appaltatore è un requisito essenziale per la solidità economica dell’impresa, che a sua volta ha necessità di onorare puntualmente gli impegni assunti con banche, fornitori e dipendenti. Diversamente si innesca un meccanismo a catena che coinvolge tutta la filiera imprenditoriale, con conseguenze nefaste che possono arrivare anche al fallimento.
Il fenomeno dei ritardi interessa anche numerosi enti pubblici – Stato, Regioni, Comuni, Asl – che sono morosi nel pagamento delle fatture emesse dagli appaltatori.
In molti casi i collaudi sono già stati svolti con esito positivo, ma i certificati di pagamento tardano ad essere emessi e i bonifici non arrivano. Una giustificazione frequente che viene offerta è quella relativa al patto di stabilità, che impedirebbe agli enti pubblici di produrre nuova spesa pubblica.
Secondo la più recente giurisprudenza, il comportamento della P.A. in tali casi non è sorretto da alcuna legittimità e l’imprenditore ha il diritto di adire le vie giudiziali per ottenere la condanna dell’ente committente al pagamento forzoso del debito.