Con la sentenza del 08-07-2014, n. 15563 la Suprema Corte ha statuito che “In materia di appalto, il committente può chiedere, in via alternativa ex art. 1668 cod. civ. , l’eliminazione delle difformità o dei vizi dell’opera a spese dell’appaltatore o la riduzione del prezzo, la quale postula la verifica che l’opera eseguita abbia un valore inferiore a quello che avrebbe avuto se realizzata a regola d’arte”.
Sotto il profilo processuale la Corte ha voluto altresì chiarire che “… non sussiste il vizio di extrapetizione o di omessa pronuncia qualora il giudice, richiesto di condannare l’appaltatore al pagamento della somma necessaria per eliminare i vizi dell’opera, abbia determinato il conseguente minor valore della stessa, in tal modo procedendo alla riduzione del prezzo”.