Accettazione dell’eredità da parte dei minori
L’accettazione dell’eredità da parte dei minori avviene secondo uno schema normativo predisposto per la loro tutela, perché i minori sono soggetti deboli e in quanto tali incapaci di assumere decisioni consapevoli.
E’ noto che un’eredità può essere positiva o negativa, a seconda che preveda più crediti o più debiti nella composizione del suo asse.
Invece un minore è per definizione un soggetto incapace d’intendere e volere, per cui non è in grado di operare adeguatamente la ponderazione dell’interesse positivo o negativo rispetto ad un’eredità che gli viene offerta.
Sotto tale profilo, un adulto è in grado di discernere se l’eredità che gli viene devoluta è conveniente o meno, perché dotato della maturità necessaria e un sufficiente senso di responsabilità.
Pertanto la legge prevede che quando tra gli eredi vi sia un minore, l’eredità andrà dal medesimo accettata col beneficio d’inventario (art. 471 cc).
Accettazione dell’eredità col beneficio d’inventario
Il beneficio d’inventario è un meccanismo che impedisce la trasmissione automatica degli eventuali debiti ereditari al minore.
Esso consiste nella redazione di un inventario di tutti i beni dell’eredità, intesi sia come attività sia come passività.
Quindi vi si dovranno inserire, per esempio,
tra le attività:
- beni immobili (case, terreni);
- beni mobili (arredamento, gioielli);
- crediti verso le banche (saldo attivo dei conti correnti);
- investimenti (azioni, obbligazioni, etf);
tra le passività:
- debiti verso l’agenzia delle entrate (per iva, redditi);
- debiti verso l’Inps;
- debiti verso le banche (saldo negativo dei conti correnti, mutui, fidi, finanziamenti);
- debiti verso fornitori.
Come fare l’inventario dell’eredità
L’inventario è un atto giuridico a forma vincolata.
La forma in cui dovrà essere redatto è quella dell’atto pubblico, che potrà essere stilato da un pubblico ufficiale, che è o un notaio oppure il cancelliere del tribunale competente per l’eredità di cui si tratta (art. 484 c.c.).
Per la scelta del pubblico ufficiale più idoneo allo scopo, si dovrà considerare che il costo del notaio è molto più elevato, ma i tempi della sua esecuzione sono anche molto più ridotti rispetto al tribunale: in pratica l’interessato potrà decidere considerando se è più importante il costo o il tempo per ottenere l’inventario.
Inoltre in tribunale il soggetto interessato dovrà farsi parte attiva per prendere gli appuntamenti necessari e svolgere i pagamenti, attività che di solito preferisce delegare a un avvocato specializzato in successioni.
Termine entro cui il minore può accettare l’eredità con l’inventario
Il termine entro cui il minore può accettare l’eredità col beneficio dell’inventario è di un anno dopo aver raggiunto la maggiore età, quindi in pratica sino al compimento del diciannovesimo anno d’età (art. 489 c.c.).
Questo perché si è voluto assegnare un certo respiro al minore dopo la maggiore età, altrimenti avrebbe dovuto compiere la scelta se accettare o meno l’eredità già prima dei diciotto anni, quindi in un momento in cui non era ancora in grado di farlo.