Cosa accade se si è stipulato un contratto di locazione o di affitto in nero, ovverosia senza la forma scritta ?
Come può il locatore ottenere la liberazione dell’immobile se l’inquilino non paga ?
E il conduttore come può difendersi rispetto alla pretesa di pagamento dell’indennità di occupazione ?
La risposta è stata data dalla Cass. civ. Sez. Unite, 17-09-2015, n. 18214 che così ha statuito:
“In ordine al contratto di locazione, si ritiene necessaria la forma scritta ad essentiam, dovendosi limitare la rilevabilità della nullità in favore del solo conduttore nella specifica ipotesi di cui all’art. 13, comma 5, della legge n. 431 del 1998, che accorda al medesimo una speciale tutela nel caso in cui gli sia stato imposto, da parte del locatore, un rapporto di locazione di fatto, stipulato soltanto verbalmente. In deroga, dunque, ai principi generali dell’insanabilità del contratto nullo, si riconosce al conduttore la possibilità di esperire una specifica azione finalizzata alla sanatoria del rapporto contrattuale di fatto venutosi a costituire in violazione di una norma imperativa. Conseguentemente, in conformità con la lettera della legge, la nullità di protezione, e le relative conseguenze, sarà predicabile solo in presenza dell’abuso, da parte del locatore, della sua posizione dominante, imponendosi in tal caso, e solo in esso, a causa dell’eccessiva asimmetria negoziale, un intervento correttivo ex lege a tutela del contraente debole. Al di fuori di tale ipotesi, torneranno ad applicarsi i principi generali in tema di nullità”.