L’omicidio colposo da incidente stradale e il rispetto del limite di velocità

Il tema dell’omicidio colposo da incidente stradale è stato affrontato dalla Cass. pen. Sez. IV, 12-06-2015, n. 35331 nei termini che seguono:
“Il fatto di rispettare la velocità massima consentita in autostrada di 130 Km/h non esclude la responsabilità penale del conducente. Pronunciandosi su una vicenda in cui i giudici di merito avevano confermato la condanna del conducente di un’autovettura per il reato di omicidio colposo per aver provocato la morte di un’altra persona marciando a velocità elevata in autostrada, la Cassazione, – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui il rispetto della massima velocità consentita nelle autostrade escludeva la responsabilità del conducente -, ha affermato che il rispetto della velocità massima consentita sulle autostrade di 130 Km/h, non esclude la colpa del conducente per l’incidente provocato, in quanto una tale velocità massima presuppone che la visuale autostradale risulti libera per un assai lungo tratto, così da permetterne tempestiva ed esaustiva ispezione, e, comunque, in modo tale da assicurare eventuale manovra di emergenza e, in ogni caso, mantenimento della distanza di sicurezza, ovviamente proporzionale all’elevata velocità tenuta e al corrispondente necessario spazio di frenata”.

Con l’ebbrezza la revoca della patente decorre dal reato e non dalla sentenza.

Nel caso più grave di guida in stato di ebbrezza (il caso è relativo alla violazione dell’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strad.) la revoca della patente, di durata triennale, decorre dal giorno di commissione del reato e non dalla sentenza di patteggiamento”.
Così’ si è espressa la Seconda Sezione del T.A.R. Piemonte, del 14 ottobre 2015, n. 1415.

Con la sentenza in commento il TAR Piemonte si è pronunciato sul dies a quo del termine triennale per poter conseguire una nuova patente di guida, dopo la revoca della patente per incidente a seguito di guida in stato di grave ebbrezza.

La questione cruciale concerne la nozione di “accertamento del reato” che, secondo il Codice della Strada, è il momento iniziale del periodo triennale di divieto di ottenere una nuova patente. Per il TAR Piemonte, la data di accertamento del reato deve essere quella della contestazione del fatto illecito da parte delle Forze dell’Ordine.

Questa tesi interpretativa non è però unanimemente accettata.