Il terzo trasportato deve provare solo il suo danno, non la responsabilità dei conducenti.

In applicazione dell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell’incidente al fine di individuare le responsabilità dei rispettivi conducenti.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 30 luglio 2015, n. 16181.
In pratica la sentenza chiarisce che l’azione diretta del terzo trasportato contro l’impresa assicuratrice del veicolo, non è legata all’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente.

Ebbrezza: col rifiuto all’alcoltest si esclude il lavoro di pubblica utilità.

La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, la cui sussistenza preclude all’imputato la possibilità di ottenere la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, in ragione del richiamo operato dall’art. 186, comma settimo, al comma secondo lett. c) del medesimo articolo, il quale, a sua volta, è richiamato dal comma secondo bis, disciplinante l’aggravante in oggetto.

Lo ha chiarito Cass. pen. Sez. IV, 17-12-2014, n. 3297.

Alcoltest, il rifiuto è autonomo rispetto alla guida in stato di ebbrezza.

La Cass. pen. Sez. IV, 12-11-2014, n. 13851 ha rilevato che “Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, previsto dal comma settimo dell’art. 186 cod. strada, è configurabile anche nel caso di manifestazione sintomatica della condizione di ebbrezza alcolica da parte del soggetto sottoposto ad accertamento, stante l’autonomia di detto reato rispetto alla distinta fattispecie di guida in stato di ebbrezza, disciplinata dal comma secondo del medesimo articolo 186″.

Ebbrezza: valore dell’alcoltest.

La Cass. pen. Sez. IV, 10-12-2014, n. 2195 ha precisato che “L’indicazione in sede normativa del metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolemico mediante il ricorso al cosiddetto alcoltest non introduce una prova legale ma si giustifica in relazione alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà“.

Ebbrezza: col tasso tra 0,5 e 0,8 l’illecito è amministrativo e si impugna dal giudice di pace.

La Cass. civ. Sez. VI – 2 Ordinanza, 13-01-2015, n. 312 ha evidenziato che “La guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 0,5 ed inferiore a 0,8 grammi per litro, integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 186, secondo comma, lett. a), cod. strada, la cui cognizione è devoluta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, alla competenza del giudice di pace.

Ebbrezza: le attenuanti generiche non escludono la revoca della patente in caso di incidente stradale.

In tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all’esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l’equivalenza ovvero la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell’indicata aggravante.

Sul punto vedasi Cass. pen. Sez. IV, 06-02-2015, n. 7821.

Ebbrezza: l’assunzione di farmaci va provata e non solo allegata con certificati medici.

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria, che non può consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l’assunzione di farmaci idonei ad influenzare l’esito del test, quando tale certificazione sia sfornita di riscontri probatori in ordine sia all’effettiva assunzione del farmaco sia alla concreta riconducibilità del rilevato tasso alcolemico a detta assunzione.

In tal senso si veda Cass. pen. Sez. IV, 08-04-2015, n. 15187.

Ebbrezza: non c’è obbligo di avviso della facoltà di nominare un difensore.

La Cass. pen. Sez. Unite, 29-01-2015, n. 5396 ha statuito che “In tema di disciplina della circolazione stradale, la polizia giudiziaria non ha l’obbligo di dare avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia alla persona sottoposta agli accertamenti qualitativi non invasivi e alle prove previsti dall’art. 186, comma terzo, cod. strada, in quanto gli stessi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all’art. 354 cod. proc. pen.”.

Rifiuto di sottoporsi ad alcoltest: aspirare invece di soffiare integra il reato.

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, che integra il reato di cui all’art. 186, settimo comma, del codice della strada, si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo – pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento – attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico.

La Cassazione ha così risolto una fattispecie in cui l’imputato, durante l’alcoltest, aveva per quattro o cinque volte aspirato anziché soffiare come richiestogli, impedendo così la rilevazione del tasso alcolemico (Cass. pen. Sez. IV, 27-01-2015, n. 5409).

Ebbrezza: niente reato senza alcoltest.

In tema di guida in stato di ebbrezza, pur potendo lo stato di alterazione alcolica essere accertato anche sulla base di elementi sintomatici, in mancanza di alcoltest può ritenersi integrata esclusivamente la fattispecie meno grave prevista dalla lett. a) dell’art. 186, comma secondo, cod. strada, imponendosi per le ipotesi aventi rilievo penale, di cui alle successive lett. b) e c), la verifica tecnica dell’effettivo livello di alcool.

In tal senso Cass. pen. Sez. IV, 20-02-2015, n. 15705.