Pedone che attraversa fuori dalle strisce
“L’anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista “iuris tantum” dall’art. 2054, primo comma, cod. civ. , non coincide con la mera inosservanza dell’obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore”.
Così si è espressa Cass. civ. Sez. III, 18-11-2014, n. 24472.
Danni sopravvenuti alla transazione
La Corte di Cassazione III Sezione Civile con la sentenza n. 23425 del 4 novembre 2014 ha precisato che ” … quel che rileva ai fini della risarcibilità dei danni sopravvenuti alla transazione od alla sentenza non è la presenza di segni clinici, ma la loro ragionevole prevedibilità con riferimento alle circostanze del caso concreto … . Prevedibilità che, in teoria, può anche prescindere dall’esistenza di sintomi….” .
Nell’enunciare il principio la Corte ha richiamato, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 11592 del 31/05/2005, Rv. 582449; Sez. 3, Sentenza n. 3888 del 26/04/1996, Rv. 497263; Sez. 3, Sentenza n. 5576 del 03/11/1984, Rv. 437249).
Il danno estetico resta assorbito nel danno biologico
Il c.d. danno estetico è una forma di invalidità permanente (e quindi un danno biologico) che, una volta determinato nell’ambito dell’invalidità permanente, non può essere ulteriormente risarcito, salvo il caso di allegata e dimostrata incidenza dell’inestetismo sulla capacità di guadagno.
In tal senso si è pronunciata Cass. civ. Sez. III, 29-07-2014, n. 17220.
Fondo vittime della strada – non è necessaria la fuga del veicolo
La Cassazione civile, sez. III, Sent., con la sentenza del 13/01/2015, n. 274 ha deciso che “La fuga del responsabile non è elemento costitutivo della fattispecie astratta prevista dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. (a).
Tale norma accorda alla vittima d’un sinistro stradale il risarcimento del danno, ponendo a carico dell’impresa designata, quando il sinistro sia stato causato da un veicolo “non identificato”. Presupposti per l’applicazione di questa previsione sono due:
(a) che il veicolo responsabile del sinistro non sia stato individuato, e di conseguenza non sia stato possibile risalire alle generalità del proprietario;
(b) che ciò sia accaduto senza colpa della vittima (Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005, Rv. 587944).
La norma pertanto va letta come se dicesse risarcibili da parte dell’impresa designata i sinistri causati da veicoli non identificati, nè identificabili con l’uso dell’ordinaria diligenza.
Quel che rileva dunque ai fini del sorgere dell’obbligazione a carico dell’impresa designata non è accertare se vi sia stata una fuga del responsabile, ma se il veicolo per qualsiasi ragione non sia stato identificato, e se vi sia stata una condotta diligente della vittima”.
Ne deriva il seguente principio di diritto:
“Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato l’obbligo risarcitorio sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima”.