Fondo vittime della strada – l’impresa designata paga in proprio e non in rappresentanza

Con la sentenza n. 274 del 13/01/2015 la Cass. civ. Sez. III, Sent., incidentalmente, ha statuito che “L’impresa designata di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19 (oggi abrogato e trasfuso nell’art. 286 COD. ASS.) non è un rappresentante del Fondo di garanzia (che del resto non ha personalità giuridica), nè dell’ente che lo gestisce (Consap s.p.a.).

Sebbene il Fondo di garanzia per le vittime della strada sopporti il peso finale dei risarcimenti pagati agli aventi diritto, salvo casi eccezionali esso non assume alcuna obbligazione diretta nei confronti di questi ultimi. L’impresa designata è il vero soggetto passivo del rapporto sostanziale con il danneggiato. Per effetto dell’atto di designazione e del verificarsi del sinistro, essa acquista la qualità di soggetto passivo sia dell’azione risarcitoria, sia dell’azione esecutiva (Sez. 3, Sentenza n. 16798 del 20/06/2008, Rv.

603834).

L’impresa designata non è quindi un rappresentante del Fondo, nè quando risarcisce la vittima adempie una obbligazione altrui: essa paga in nome proprio il debito proprio, sebbene tale pagamento avvenga nell’interesse del Fondo, il quale pertanto è tenuto a rifonderne l’importo all’impresa designata (art. 286, comma 2, COD. ASS.).

L’impresa designata è, in definitiva, un mandatario ex lege senza rappresentanza, ex art. 1705 c.c. , e l’obbligo di rimborso a carico del Fondo non è che una applicazione particolare del generale principio di cui agli artt. 1719 e 1720 c.c.”.

Omissione di soccorso – risponde anche chi non ha colpa nella guida

La Suprema Corte con sentenza del 13-01-2015, n. 1276 ha ribadito che ai sensi dell’art. 189 C.d.S., comma 1 “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”.

Pertanto è punibile l’utente della strada che sia comunque coinvolto in un sinistro, che non sia fermato, ritenendo che tale obbligo sussista indipendentemente dalla responsabilità nel sinistro.

Il combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 189, commi 1, 6 e 7, non lega l’obbligo di assistenza alla consumazione e all’accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente comunque ricollegabile al comportamento dell’utente della strada al quale l’obbligo di assistenza è riferito.

Nella previsione incriminatrice manca qualsiasi rapporto che condizioni la esistenza dell’obbligo di attivarsi alla qualificazione come reato della condotta dell’utente.

All’evidenza, la sola condizione per la esigibilità dell’obbligo di fermarsi e, ove necessario, di prestare assistenza e la punibilità dell’omissione di tali obblighi è posta nella generalissima relazione di collegamento (a qualsiasi titolo) tra incidente e comportamento di guida dell’utente della strada (cfr. Sez. 4, n. 34138 del 21/12/2011, dep. 2012).

LA NATURA GIURIDICA DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA.

La polizza assicurativa fideiussoria è un contratto atipico e non invece un contratto di fideiussione tipico ex art. 1936 cc, con importanti conseguenze in materia di solidarietà.

Sul punto si è da tempo espressa la giurisprudenza di legittimità, statuendo che “La polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore costituisce una garanzia atipica, in quanto, ferma restando l’invalidità della polizza stessa se intervenuta successivamente rispetto all’inadempimento delle obbligazioni garantite, l’insostituibilità di queste ultime comporta che il creditore può pretendere dal garante solo il risarcimento del danno dovuto per l’inadempimento dell’obbligato principale, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto, venendo così vulnerato il meccanismo della solidarietà che, nella fideiussione, attribuisce al creditore la “libera electio”, cioè la possibilità di chiedere l’adempimento così al debitore come al fideiussore, a partire dal momento in cui il credito è esigibile”.

Così Cass. Sez. Unite, sent. n. 3947 del 18-02-2010.

Mortalita’ per incidente in Veneto – i dati Istat del 2014

L’Istat rende noto che “Nel 2014 si sono verificati in Veneto 13.958 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 325 persone e il ferimento di altre 19.512. Rispetto all’anno precedente, si registra un incremento degli incidenti (+1,2%), dei morti (+8,7%) e dei feriti (+2,8%), in controtendenza rispetto alle variazioni rilevate nell’intero Paese (pari a -2,5% per il numero degli incidenti, -0,6% per i morti e a -2,7% per i feriti)”.

L’analisi si fonda sul rapporto pubblicato nell’anno 2015, relativo ai dati del 2014.

Per approfondire nel dettaglio i dati statistici elaborati dall’Istat, potete collegarvi al seguente link: https://www.istat.it/it/archivio/173059

Il risarcimento danni in Europa – i risultati dell’IVASS.

Il recente studio comparativo condotto dall’IVASS, che ha dato vita alla pubblicazione del Quaderno 1, ha evidenziato che “Nel caso di lesioni molto gravi, (case study 2: 90% I.P.) nonostante un risarcimento ragguardevole di tipo non patrimoniale, gli italiani in genere ottengono un risarcimento complessivo (somma dei danni patrimoniale e non) inferiore agli altri paesi, ad eccezione della Spagna, ove i valori del danno patrimoniale previsti dal baremo sono molto più contenuti.

Nel caso di macrolesioni con I.P del 25%, la ricerca ha messo in evidenza che l’assicurato italiano ottiene il risarcimento non patrimoniale migliore tra quelli tabellari esaminati (Spagna e Francia).

Infine per le microlesioni al 5% di I.P. la tabella unica in vigore in Italia ha ridotto al di sotto della Francia il valore del risarcimento, mentre per la Spagna, si riscontrano valori del Baremo (obbligatori) molto bassi.

In Italia il risarcimento del danno non patrimoniale per morte più elevato d’Europa

In caso di morte gli assicurati italiani (e una ampia platea di familiari) ricevono il risarcimento non patrimoniale assolutamente più elevato d’Europa.
E’ anche pur vero però che gli assicurati italiani corrispondono un premio medio di tariffa -al netto delle tasse e contributi – (per i settori autovetture, moto e ciclomotori) anche molto superiore alla media europea.
Queste sono le conclusioni cui è pervenuto l’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore)  nel Quaderno n. 1 dedicato al tema “Il Ramo r.c. auto: raffronto tra l’Italia e alcuni paesi della UE su premi, sinistri e sistemi risarcitori del danno”.